Attrezzatura inadeguata? Datore condannato. La separata condanna del coordinatore della sicurezza non scrimina il titolare dell’azienda subappaltatrice per l’infortunio al lavoratore: l’attività richiesta di montaggio dei pannelli sull’impalcatura richiedeva un’imbragatura con cavo salvavita di cui il prestatore d’opera non è stato dotato e che invece gli avrebbe evitato la rovinosa caduta dall’alto all’interno del capannone. Pagherà l’ammenda anche l’accomandatario-subappaltatore: è il datore che deve controllare in ogni momento se nel cantiere siano osservate tutte le prescrizioni provenienti dal coordinatore della sicurezza. Né la penale responsabilità del datore, peraltro delegato all’antinfortunistica, può essere attenuata dalla circostanza secondo cui l’infortunato è il vero dominus della piccola impresa, oltre che padre dell’imputato. È quanto emerge dalla sentenza 8096/14, pubblicata il 20 febbraio dalla quarta sezione penale della Cassazione.
Si configura la violazione dell’articolo 10 del Dpr 164/56 a carico del socio accomandatario: non può essere che il datore rispondere perché nella lavorazione sul ponteggio suo padre, chiamato a montare i pannelli, non è stato assicurato a un cavo agganciato sulla schiena, visto che l’impalcatura non arriva al livello del piano di lavorazione e costringe il lavoratore a uno sforzo notevole per dirigere i movimenti della gru. Non giova alla difesa dell’imputato eccepire che sarebbe stato il coordinatore della sicurezza a esonerare il datore dal dotare il lavoratore da attrezzature e indumenti salvavita, indicando che a provvedere doveva essere il committente. Né si può invocare l’imprudenza dell’infortunato. La nomina del coordinatore non solleva dalle responsabilità il datore: il primo ha una funzione di alta vigilanza, mentre al secondo resta l’onere di verificare in modo puntuale che le disposizioni delle norma antinfortunistiche siano realmente applicate nel concreto svolgersi delle attività di cantiere. Non resta che pagare, anche le spese di giudizio e mille euro alla cassa delle ammende.