Non spetta l’assegno al coniuge quando il suo nuovo lavoro gli consente di godere di un reddito equivalente a quello goduto in passato

La Corte di Cassazione con la sentenza  1272 del 22.01.2014 ha confermato la sentenza del giudice di merito che aveva negato l’assegno divorzile richiesto dalla ex coniuge già beneficiaria dell’assegno di mantenimento e che, durante la separazione, aveva trovato impiego con un contratto di lavoro a progetto, percependo un reddito superiore a quello goduto in costanza di matrimonio.

Secondo un costante orientamento giurisprudenziale, la determinazione dell’assegno divorzile non è legato al mantenimento deciso in sede di separazione, giacché alla stregua dell’art.5 L. 898/70, nel determinare il quantum il giudice deve procedere alla verifica del rapporto tra le attuali condizioni economiche delle parti e il pregresso tenore di vita coniugale.

Nonostante nel giudizio non sia stata mai data prova del tenore di vita ante separazione, il giudice di legittimità ha affermato che comunque può farsi uso dell’assegno di separazione quale parametro per cogliere utili elementi ai fini della valutazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

In altri termini, l’assetto economico relativo alla separazione può rappresentare un valido indice di riferimento nella valutazione del diritto all’assegno divorzile, nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione relativi al tenore di vita goduto durante il matrimonio e le attuali condizioni economiche dei coniugi.

Sicché bene ha motivato il giudice di merito nell’utilizzare il parametro dell’assegno di mantenimento unitamente al reddito da lavoro percepito successivamente, per provare la non spettanza dell’assegno divorzile.

A nulla è valsa la prova della precarietà del nuovo rapporto lavorativo, giacché l’ammissibilità dell’assegno divorzile viene valutata al momento della richiesta, mentre eventuali mutamenti delle condizioni economiche possono essere sempre tutelate con i mezzi ordinari apprestati dall’ordinamento.