Amianto – escluse le invalidità trasformate

La tutela previdenziale prevista per i lavoratori del settore amianto, riguarda i titolari di pensioni di invalidità o di assegno di invalidità con decorrenza anteriore all’entrata in vigore della L. n. 257/1992, nonché coloro che alla data predetta non abbiano definitivamente cessato l’attività lavorativa o versino in uno stato di disoccupazione pur non avendo perso definitivamente la possibilità di svolgere attività lavorativa, mentre non riguarda i titolari di pensione di invalidità con decorrenza anteriore all’entrata in vigore della legge medesima che, anteriormente a tale data, abbiano maturato l’età pensionabile, qualora gli stessi, prima dell’operatività di detta disposizione, abbiano chiesto di trasformare la prestazione in godimento in pensione di vecchiaia e siano in possesso a tale momento, di tutti i requisiti per godere della pensione di quest’ultima