Al paziente spetta sempre il risarcimento se manca il consenso informato

Il “consenso informato”: definizione

Sostanzialmente, il consenso informato consiste in un’autorizzazione che il paziente rilascia al medico o alla struttura ospedaliera prima di essere sottoposto a un determinato trattamento sanitario (ad esempio: terapia farmacologica, operazione chirurgica ecc.).

Il consenso informato non si sostanzia, però, nell’ignara sottoscrizione da parte del paziente di un modulo recante nozioni illeggibili: al contrario, il medico ha il dovere giuridico di illustrare all’infermo, in modo chiaro, utilizzando un linguaggio facilmente comprensibile, i rischi e, in generale, le possibili conseguenze derivanti dalla pratica medica che dovrà essere eseguita, affinché il paziente stesso abbia la possibilità di scegliere, con piena consapevolezza, se sottoporsi o meno al determinato trattamento sanitario.

In altre parole, è un diritto/dovere del paziente quello di essere adeguatamente informato su ciò che riguarda il suo stato di salute, la gravità della patologia contratta e gli effetti derivanti dalla pratica sanitaria che, a parere del medico, risulti necessaria per ottenere un generale miglioramento delle sue condizioni di salute.

Il consenso informato deve essere: esplicito, personale, specifico, non presunto e consapevole. Esso, inoltre, può essere revocato dal paziente in qualsiasi momento e dovrà essere riacquisito dal medico nel caso in cui fosse modificato il trattamento terapeutico; infine, il consenso in esame non libera il sanitario dalla responsabilità per errori di diagnosi, terapia o scelte tecniche ingiustificate.

Ricapitolando: il paziente è chiamato a sottoscrivere dei moduli prestampati, ampiamente diffusi nella prassi ospedaliera e il medico, dal canto suo, dovrà fornire in maniera chiara e comprensibile, ogni dettaglio sul tipo di operazione che sarà eseguita e i possibili rischi che essa comporta.

 

Che cosa accade se difetta il consenso informato?

Il fondamento del trattamento sanitario è costituito proprio dall’obbligo del “consenso informato”, in mancanza del quale, fatta eccezione per i casi previsti dalla legge, l’intervento del sanitario è assolutamente illecito. L’assenza del consenso informato comporta dunque l’illegittimità dell’operato del sanitario con conseguente possibilità di richiedere il risarcimento del danno

Più precisamente, secondo la Cassazione, tutte le volte in cui difetta il consenso informato, il personale medico e la struttura ospedaliera (pubblica o privata) saranno chiamati a risarcire il danno subito dal paziente anche in assenza di una lesione alla salute. Pertanto, anche se l’intervento chirurgico, perfettamente eseguito dal personale medico, avesse completamente eliminato la patologia, la mancanza di un’appropriata informazione sulla pratica medica arrecherebbe al paziente un grave danno, poiché, risulterebbe pregiudicato il suo diritto all’autodeterminazione, ossia la  possibilità per paziente di esercitare in maniera cosciente una serie di opzioni assolutamente personali, quale, ad esempio, quella di scegliere di non sottoporsi all’intervento medico oppure di posticiparlo ad un altro momento o perfino di rivolgersi ad una diversa struttura ospedaliera considerata più adeguata per quel determinato trattamento sanitario.

Di conseguenza, è facile comprendere come nel delicato settore della responsabilità medica, gli obblighi d’informazione e di trasparenza previsti a tutela del paziente non ammettono limitazioni di alcun genere, salvo i casi eccezionali espressamente previsti dal legislatore.

 

Il danno per il mancato consenso informato

Alla luce di quanto fin qui esposto emerge come il “danno da mancato consenso informato” sia autonomo e separato rispetto al danno all’integrità psico – fisica (o danno alla salute), che si verifica nell’ipotesi di negligenza medica.

Questo perché diversi sono i beni giuridici tutelati dall’ordinamento: ed infatti, da un lato, l’ordinamento prevede l’obbligo d’informazione e trasparenza a tutela del diritto all’autodeterminazione del paziente; dall’altro, impone ai sanitari di adottare una diligenza qualificata durante il trattamento sanitario al fine di evitare eventuali errori medici che possano ledere il diritto alla salute del paziente.

Pertanto, nell’ipotesi in cui l’intervento risulti mal riuscito a causa di un errore medico, il risarcimento che sarà corrisposto per reintegrare il danno alla salute non coprirà anche il “danno da mancato consenso informato”, proprio perché, come poc’anzi evidenziato, si tratta di due illeciti distinti, che non potranno mai essere sovrapposti poiché volti a pregiudicare diversi beni giuridici.

Ebbene, qualora venga danneggiato tanto il diritto alla salute quanto quello di essere adeguatamente informato sui rischi del trattamento medico, sarà necessario proporre due diverse domande risarcitorie relative a due differenti fonti di danno.

Quanto appena illustrato è confermato da un consolidato indirizzo della Suprema Corte, secondo cui, il mancato consenso informato genera una lesione al diritto all’autodeterminazione del paziente che deve essere risarcito in maniera autonoma, e ciò a prescindere dal danno alla salute e dagli altri danni connessi, poiché si tratta di una lesione del tutto indipendente dall’errata esecuzione dell’intervento (Cass. Civ. n. 12205/2015 – 10414/2016- 16503/2017).