Il diritto all’indennità di accompagnamento spetta ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche per i quali sia stata accertata l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o l’impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita. Il diritto all’indennità, perciò, deve essere escluso in caso di semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di tali atti così come deve essere, a maggior ragione, escluso, se l’indennità stessa sia finalizzata a garantire l’assistenza per il compimento di solo alcuni specifici atti di tale natura, così come essa deve essere esclusa se sia diretta a garantire la possibilità di svolgere una vita di relazione e sociale, dovendosi al contrario verificare l’inerenza costante al soggetto, in rapporto a tutti gli aspetti del vivere quotidiano”. Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza n. 6936/2012.