A chi richiedere il risarcimento se l’ incidente stradale coinvolge tre auto?

Da alcuni anni, è prevista dal nostro ordinamento la procedura del c.d. indennizzo diretto, la quale consente ad ogni assicurato di rivolgersi direttamente alla propria compagnia per ottenere la liquidazione dei danni subiti a seguito di incidente stradale

Il principale scopo di tale meccanismo è quello di rendere più celere la definizione delle pratiche concernenti i sinistri stradali nonché di ottimizzare il rapporto intercorrente tra compagnia assicuratrice e cliente.

Sul punto, di recente, è intervenuta la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 3146/2017, indicando il soggetto nei confronti del quale può essere avanzata la richiesta di risarcimento danni nel caso d’incidente stradale in cui sisano rimaste coinvolte tre auto.

In linea di principio, la procedura d’indennizzo diretto prevede la possibilità per il danneggiato, esente da colpa nella causazione del sinistro, di presentare la domanda di risarcimento alla propria assicurazione, che, dopo aver accertato le effettive responsabilità, verificato la fondatezza della richiesta del proprio cliente e quantificato i danni materiali e/o fisici attraverso un propri periti di fiducia, liquiderà l’indennizzo. Successivamente, la compagnia assicurativa potrà rivalersi nei confronti della compagnia dell’effettivo responsabile del sinistro per il recupero delle somme corrisposte al proprio assicurato.

Tuttavia, la procedura oggetto di esame non trova applicazione in determinati casi, tra cui ricordiamo a titolo esemplificativo:

  • incidenti con più di due auto
  • sinistri con auto prive di assicurazione o con assicurazione scaduta (in tal caso la domanda di risarcimento va presentata al Fondo Garanzia Vittime della Strada);
  • incidenti con auto non identificate, ossia scappate subito dopo l’urto (anche in tal caso la domanda di risarcimento va presentata al Fondo Garanzia Vittime della Strada);
  • danni con lesioni ai conducenti superiori al 9% di punti di invalidità.

Orbene, da una prima analisi del dato normativo, sembrerebbe che qualora in un incidente stradale siano rimaste coinvolte almeno tre auto, non possa applicarsi la procedura dell’indennizzo diretto e, dunque, i soggetti danneggiati sarebbero costretti a presentare la richiesta risarcitoria alla compagnia assicuratrice del responsabile.

Tuttavia, sul punto, è recentemente intervenuta la Cassazione con la succitata ordinanza n. 3146/2017, stabilendo che la procedura d’indennizzo diretto si applica anche nell’ipotesi di incidente con tre auto, da cui siano derivati danni fisici lievi, a condizione che il responsabile del sinistro sia uno solo dei tre automobilisti. Di contro, se la responsabilità è ripartita tra due o tutti e tre gli automobilisti, allora l’indennizzo diretto non opera più.

In altri termini, in caso di incidente stradale tra più di due auto, senza feriti o con lesioni fisiche giudicate non gravi (ossia con invalidità inferiore al 9%) e in cui il veicolo responsabile è uno solo, si applica ugualmente l’indennizzo diretto. Invero, secondo gli Ermellini per poter applicare la procedura di indennizzo diretto, non occorre verificare il numero dei veicoli “coinvolti” nell’incidente, ma il numero dei veicoli “responsabili”.

In breve, in virtù della succitata ordinanza della Suprema Corte, si è venuta a delineare la seguente situazione:

  • se l’incidente riguarda tre auto, ma una sola è responsabile dell’evento, resta applicabile l’indennizzo diretto e i due danneggiati non responsabili potranno richiedere il risarcimento alla propria compagnia assicurativa.
  • se l’incidente coinvolge tre veicoli, e quelli responsabili sono almeno due o tutte e tre, non opera più l’indennizzo diretto e la richiesta di risarcimento andrà presentata alla compagnia assicurativa del diretto responsabile.