Responsabilità da emotrasfusioni e vaccinazioni:
Hai bisogno di un consulto veloce da parte di uno dei nostri esperti?
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Avv. Maurizio Lazzari
Studio Legale Lazzari
Il punto di partenza è un’analisi iniziale gratuita, quello di arrivo è la sentenza del giudice che condanna al risarcimento i soggetti che, per legge, sono tenuti ad un adeguato controllo del sangue o dei vaccini somministrati.
Sospetti di aver contratto
una grave malattia
(epatite C, HIV etc.)
a causa di una trasfusione
di sangue infetto?
Un tuo familiare
(coniuge, figlio ecc.)
ha riportato gravi menomazioni
dopo essersi sottoposto a
un’emotrasfusione o ad
una vaccinazione
(obbligatoria o consigliata)?
Pensi di esserti
gravemente ammalato
in seguito all’assunzione
di un farmaco emoderivato?
Talvolta, a causa della somministrazione di sangue infetto e di emoderivati possono sorgere delle malattie croniche fortemente invalidanti, e lo stesso discorso vale per la vaccinazione che, sebbene costituisca un’importante attività di prevenzione dalle malattie infettive, può in alcuni casi avere effetti indesiderati, spesso di lieve entità e transitori, ma altre volte, purtroppo, possono derivare anche effetti gravi e permanenti. Questi trattamenti sanitari possono dunque ledere l’integrità psico-fisica della persona, la quale può essere in vario modo risarcita o indennizzata.
Per garantire ai nostri clienti il miglior risultato possibile, esaminiamo attentamente ogni questione sia sotto il profilo giuridico che sotto il profilo medico. Chi si rivolge al nostro Studio, infatti, ha la garanzia di essere seguito anche da un team formato dai migliori medici-legali e specialisti della zona.
Scegli la sede a Te più vicina:
se ci saranno i presupposti e deciderai di proseguire con la pratica, ci farai avere tutti i referti in tuo possesso, ed eventualmente quelli che Ti consiglieremo di procurarti.
Il Tuo caso verrà esaminato da noi insieme al medico legale più adatto alla tua situazione. Se non ci saranno i presupposti per agire contro chi Ti ha procurato il danno, i documenti Ti saranno restituiti, senza che Tu debba pagare nulla. Ci sembra infatti non corretto nei confronti di chi ha subito un danno ingiusto, gravano di ulteriori disagi e costi per dover rimediare all’errore commesso da qualcun altro.
Se invece saranno riscontrati profili di responsabilità, verrà stilata una perizia medico-legale, che servirà per tutte le fasi successive della tua pratica.
Questa fase preliminare è di fondamentale importanza perché, prima di intraprendere una qualunque iniziativa, è necessario verificare, in maniera approfondita, se ricorrano i presupposti di legge per sostenere la responsabilità del Ministero della salute per aver omesso i controlli sul sangue, della struttura ospedaliera che ha eseguito la trasfusione, della casa farmaceutica produttrice del farmaco emoderivato e dell’ASL di cui fa parte il personale sanitario che ha somministrato il vaccino.
ORA TI STARAI CHIEDENDO PERCHÉ AFFIDARE LA TUA PRATICA COSÌ DELICATA A QUESTO STUDIO LEGALE, e non magari ad una agenzia di infortunistica, di cui avrai certamente sentito parlare.
Perché anche loro sono costrette a rivolgersi a degli Avvocati. L’Avvocato è, infatti, la sola figura qualificata che possa interfacciarsi con enti pubblici, strutture sanitarie e grandi imprese farmaceutiche, e ad essere legittimata ad intraprendere, all’occorrenza, un’azione giudiziaria nei confronti di questi soggetti.
Rivolgersi al nostro Studio Legale è quindi la migliore soluzione per Te per fare in modo che i Tuoi diritti vengano veramente tutelati.
Le pratiche di questo tipo si presentano particolarmente complesse, poiché sono diversi gli aspetti che occorre analizzare per conseguire un equo risarcimento: l’omesso controllo sul sangue usato per le terapie e per la produzione di farmaci, violazione dell’obbligo di usare sangue tracciabile, mancanza del consenso informato alla trasfusione: questi, e molti altri, sono i fattori che contribuiscono a modificare il successo della causa.
Noi saremo impegnati a far luce su ognuno di questi aspetti, e successivamente a garantirti i risarcimenti di tutti i danni a Te dovuti.
Contattaci quindi ai nostri numeri telefonici per un primo colloquio o per intraprendere un’azione diretta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti. Noi metteremo a Tua disposizione tutti gli strumenti migliori per garantire la piena soddisfazione dei Tuoi interessi nel minor tempo possibile!
Hai 10 anni di tempo per chiedere il risarcimento alla struttura ospedaliera o all’A.S.L., e 5 se intendi agire nei confronti del Ministero della salute o della casa farmaceutica, oppure per interrompere la prescrizione. Noi metteremo a Tua disposizione tutti gli strumenti migliori perché Tu abbia la dovuta soddisfazione nel minor tempo possibile.
Ecco quali sono i prossimi passi per ottenere il risarcimento dei danni da sangue infetto o vaccinazioni.
Valutiamo gratuitamente la tua situazione: tu dovrai solo descriverci l’accaduto e i nostri esperti individueranno la soluzione più adatta al tuo caso.
Sarai ricevuto da un nostro medico legale specializzato, il quale, sulla base della documentazione medica raccolta, valuterà la tua situazione: se il medico accerterà che l’emotrasfusione, il farmaco emoderivato o il vaccino somministrato sia stata la causa della patologia contratta da te o da un tuo familiare, redigerà apposita perizia medica su cui fonderemo la richiesta risarcitoria
Avvieremo le trattative stragiudiziali con i soggetti colpevoli dell’omesso controllo su sangue e vaccini, nonché con le loro rispettive compagnie assicurative, per tentare di chiudere bonariamente la vicenda. Nel caso di fallimento delle trattative stragiudiziali, dovremo tentare di raggiungere un accordo bonario davanti a un Organismo di mediazione o, in alternativa, potremo avviare un procedimento di accertamento tecnico preventivo.
Se non riusciremo a raggiungere un accordo bonario, avvieremo il giudizio nei confronti dei soggetti colpevoli di un inadeguato controllo sanitario.
In base della nostra esperienza, il giudizio si conclude con una sentenza che condanna i responsabili (il Ministero della Salute, la struttura ospedaliera, la casa farmaceutica il personale sanitario) a risarcire il paziente danneggiato dalle trasfusioni di sangue infetto o dai vaccini somministrati.
Tre sedi operative e decine di Avvocati in tutta Italia
Mio figlio, a seguito di vaccinazione obbligatoria, ha contratto una “encefalopatia epilettica con grave ritardo psicomotorio e del linguaggio”. Io e la mia famiglia eravamo disorientati e non sapevamo come muoverci; dobbiamo dire grazie allo Studio Legale Lazzari: un gruppo di professionisti, per merito dei quali siamo riusciti ottenere la condanna del Ministero della Salute al risarcimento dei danni subiti da mio figlio.
Durante un intervento chirurgico sono emerse delle complicanze che hanno reso necessaria una trasfusione di sangue; poco tempo dopo, ho scoperto di aver contatto l’epatite C, perché il sangue somministratomi è risultato infetto; devo essere grata agli avvocati dello Studio Lazzari perché grazie al loro intervento sono stata risarcita da ASL. So bene che dovrò condividere il resto dei miei giorni con questa grave malattia, ma almeno il risarcimento ha attenuato questo doloroso capitolo della mia vita.
Dopo essermi sottpposta a delle trasfusioni di sangue, durante la degenza in ospedale, contrassi il virus HIV. Superato un periodo di grave sconforto, su indicazione di mio fratello mi rivolsi allo Studio Legale Lazzari e, immediatamente, fui accolta dai titolari dello Studio, i quali già dopo il primo colloquio mi confortarono sul buon esito della causa. La strada si rivelò subito in salita perché la domanda di risarcimento venne rigettata sia in primo che in secondo grado. Tuttavia, gli avvocati mi convinsero in merito all’opportunità di impugnare la sentenza della Corte d’Appello davanti alla Cassazione: è solo grazie ai professionisti dello studio Lazzari se il ricorso è stato accolto e il Ministero della Salute condannato al risarcimento di tutti i danni da me subiti. L’attesa è stata lunga e tormentata, la mia vita non sarà più quella di prima, ma almeno giustizia è stata fatta.
Uno dei principali punti di forza del nostro Studio è l’analisi congiunta del caso da parte dell’avvocato e del medico legale più adatto alla situazione del cliente.
Lo Studio Lazzari metterà a completa disposizione un medico legale , che riceverà il cliente danneggiato dall’emotrasfusione o dalla vaccinazione e cercherà di dare risposta a ogni suo dubbio e interrogativo.
Dopo aver esaminato la documentazione medica fornita dal cliente e accertato l’esistenza di una responsabilità del Ministero, della struttura ospedaliera e/o del personale sanitario per aver omesso i dovuti controlli sul sangue o sul vaccino somministrato,il medico legale redigerà apposita perizia su cui fonderemo la nostra richiesta di risarcimento questo nostro modo di operare, ci consente nella maggior parte dei casi di definire la pratica con SUCCESSO NEL MINOR TEMPO POSSIBILE.
Generalmente, LA PERSONA DANNEGGIATA DA UNA TRASFUSIONE DI SANGUE INFETTO ritiene che la cosa migliore da fare sia quella di rivolgersi a uno studio legale a lui vicino, situato nella sua stessa città o comunque non troppo distante dalla zona in cui vive.
A nostro avviso, questo modo di pensare non è propriamente corretto perché ciò che realmente conta è richiedere consulenza a uno studio legale che, negli anni, abbia maturato una solida esperienza in un determinato settore giuridico.
In altri termini, la vicinanza dello studio legale al luogo in cui risiedi, è un elemento che certamente non sarà decisivo per il buon esito della tua pratica; l’aspetto che invece risulta essere fondamentale, l’unico realmente in grado di aumentare le tue chances di successo, è quello di essere assistiti da avvocati realmente qualificati in casi di responsabilità da somministrazione di sangue infetto, emoderivati e vaccinazioni.
Ricorda che il nostro Studio si avvale del contributo dei MIGLIORI MEDICI LEGALI SPECIALIZZATI, i quali verranno scelti in base alla branca d’interesse della persona assistita.
Per Noi è del tutto indifferente il luogo in cui si è stata eseguita la trasfusione o la vaccinazione: che tu abbia ricevuto l’emotrasfusione presso una struttura ospedaliera di Napoli o che ti abbiano somministrato una vaccinazione invalidante a Torino piuttosto che a Palermo, saremo sempre in grado di gestire agevolmente la tua causa – curando i rapporti con i soggetti responsabili e le loro rispettive assicurazioni – sia in sede stragiudiziale che, eventualmente, in quella giudiziale, poiché il nostro Studio, oltre alle 3 sedi principali di Lecce, Roma e Bologna , vanta oltre 70 domiciliazioni, che ci consentiranno di garantire un’adeguata assistenza su tutto il territorio nazionale.
Lo Studio Legale Lazzari opera in tutta Italia e mette al tuo servizio l’esperienza e la competenza dei suoi professionisti.
Il tuo unico “impegno” sarà quello di inviarci copia della documentazione medica in tuo possesso (o che ti procurerai, se non l’hai già fatto). La documentazione ricevuta sarà, poi, esaminata dai nostri medici legali, i quali avranno il compito di verificare se è stato omesso il dovuto controllo sul sangue utilizzato per la trasfusione o per la produzione di farmaci emoderivati e sui vaccini.
Nel caso in cui venisse riscontrata un’effettiva responsabilità del Ministero della Salute, della struttura ospedaliera o del personale medico e sanitario, i nostri medici legali redigeranno opportuna perizia, su cui fonderemo la richiesta risarcitoria.
L’ATTIVITÀ SVOLTA SARÀ PER TE COMPLETAMENTE GRATUITA IN CASO DI ESITO NEGATIVO.
In altre parole, anche se l’esito della TUA pratica dovesse risultare sfavorevole, Nessuna spesa ti sarà addebitata per la consulenza ricevuta dal nostro Studio.
Esponi il tuo caso, un team di esperti è qui per aiutarti
Il danno da emotrasfusione comprende sia i casi di danno derivante dalla trasfusione di sangue infetto, da un donatore ad un soggetto ricevente, che i casi di danno derivante dall’uso di prodotti emoderivati, ossia quei prodotti che derivano dalla elaborazione del sangue di un soggetto diverso dal ricevente.
La responsabilità del danno da emotrasfusione può essere astrattamente imputata:
al Ministero della Salute, che ha il compito istituzionale di tutelare la salute di tutti i cittadini, di controllare l’attività sanitaria e l’attività di produzione e commercializzazione dei farmaci. Il Ministero risponde a titolo di responsabilità extracontrattuale;
alla struttura sanitaria, presso la quale materialmente è stata eseguita la trasfusione o sono stati somministrati emoderivati, che deve rispondere dei danni cagionati ai pazienti a titolo di responsabilità contrattuale;
alla casa farmaceutica, produttrice del farmaco emoderivato, che si rivela infetto. Anche essa risponde a titolo di responsabilità extracontrattuale.
Sul Ministero della Salute grava la responsabilità per omesso o insufficiente controllo sul sangue usato per le terapie trasfusionali e per la produzione di farmaci.
Il danno è dunque riconducibile alle omissioni del Ministero nei casi in cui, in assenza di altri fattori causali alternativi, la condotta del Ministero, se fosse stata correttamente tenuta, avrebbe impedito l’uso del sangue infetto e quindi il contagio da emotrasfusioni
Il Ministero della Salute sarà, quindi, chiamato a rispondere ex art. 2043 c.c. (nell’ambito della responsabilità aquiliana). In questo caso, la persona danneggiata potrà agire nel termine di cinque anni decorrente dal momento della percezione della patologia o dal momento in cui la patologia può essere percepita, usando l’ordinaria diligenza e tenuto conto delle conoscenze scientifiche vigenti nel periodo storico considerato.
In passato, per coloro che reclamavano un risarcimento per trasfusione di sangue infetto, la data del contagio poteva rappresentare un enorme ostacolo. Infatti, si riteneva che il Ministero non potesse essere considerato colpevole per tutti i contagi avvenuti prima della scoperta dei vari virus veicolati dal sangue infetto, trovando applicazione un limite temporale di responsabilità in relazione alle conoscenze scientifiche dell’epoca, ossia 1978 per l’epatite B, 1985 per l’HIV e 1988 per l’epatite C. In altri termini, la responsabilità del Ministero della Salute era esclusa tutte le volte in cui l’infezione era stata contratta anteriormente a queste date.
Questa teoria è stata poi superata dalla giurisprudenza, che òggi pacificamente riconosce che il Ministero era tenuto, anche prima della scoperta dei singoli virus, a controllare che il sangue usato per le trasfusioni fosse sano
Anche la struttura ospedaliera può essere chiamata a rispondere del danno da emotrasfusione con sangue infetto. Nello specifico, gli obblighi che incombono sulla struttura e sul suo personale sono:
l’obbligo di effettuare i test sul sangue da utilizzare per le terapie;
l’obbligo di usare sangue tracciabile, per il quale cioè si possa identificare il donatore e il centro trasfusionale di provenienza;
l’obbligo di informare il paziente, che deve poter prestare il suo consenso informato alla trasfusione, dopo aver appreso i possibili rischi e i benefici del trattamento.
La struttura sanitaria risponde a titolo di responsabilità contrattuale, cosicché il paziente ha l’onere di provare:
l’esecuzione della prestazione sanitaria (di regola questa può essere provata mediante la cartella clinica), e quindi, ad esempio, l’intervento e la trasfusione di sangue praticata;
il contagio della malattia e l’entità del danno che ne è derivato.
La struttura, dal canto suo, per contrastare le pretese del paziente, dovrà provare di aver correttamente eseguito la sua prestazione (cioè che il sangue non era infetto) o che non c’è nesso di causa (ad esempio, perché l’infezione era stata contratta dal soggetto ben prima del ricovero nella struttura).
Quando il contagio con una malattia infettiva è avvenuto a causa della somministrazione di un farmaco emoderivato, il soggetto danneggiato può invocare anche la responsabilità della casa farmaceutica che ha prodotto o importato il farmaco e le sue componenti.
Peraltro nei confronti della casa farmaceutica la colpa è presunta, perché:
il commercio di farmaci derivati dal sangue costituisce di per sé una attività potenzialmente nociva;
chi svolge professionalmente una attività pericolosa è tenuto al rispetto di più severi obblighi di controllo e di vigilanza.
Quindi, nel giudizio di responsabilità promosso contro la casa farmaceutica, sarà quest’ultima a dover provare, per non essere condannata, di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno (ad esempio analisi e metodi sperimentali, indipendentemente dal loro costo).
Prima di intraprendere un giudizio diretto ad ottenere il risarcimento dei danni da trasfusione di sangue infetto è bene verificare che il diritto non si sia già estinto per prescrizione. Nei confronti del Ministero o della casa farmaceutica, poiché entrambi rispondono per responsabilità extracontrattuale, il periodo prescrizionale è pari a cinque anni e inizia a decorrere dal giorno in cui il fatto illecito si è verificato.
Occorre poi capire da quando vanno calcolati questi cinque anni, cioè in quale preciso momento il fatto può considerarsi verificato.
A questo proposito, la giurisprudenza ha affermato che la prescrizione per il danno da trasfusione di sangue infetto comincia a maturare non da quando viene eseguita la trasfusione, bensì da quando il soggetto contagiato riesce a percepire la malattia e riesce a ricollegarla, secondo un principio di causa/effetto, alla trasfusione stessa e alla negligenza dei medici, usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche. Tale momento nella maggior parte dei casi coincide con la data in cui il danneggiato propone la domanda per l’ottenimento dello speciale indennizzo da emotrasfusioni. Infatti, trattandosi di fatto dannoso “lungo-latente”, per il quale può intercorrere un lasso di tempo rilevante tra l’intervento sanitario e il momento in cui la malattia viene (o può) essere percepita, il danneggiato potrà agire a notevole distanza di tempo dall’effettuazione delle emotrasfusioni infette.
Invece, la struttura sanitaria, come anzidetto, risponde per responsabilità contrattuale, pertanto, il termine di prescrizione della domanda risarcitoria nei confronti dell’ospedale è di dieci anni.
Sì, viene riconosciuto il diritto al risarcimento in favore dei parenti della persona che abbia subito una trasfusione di sangue infetto, e ciò si verifica, soprattutto, nei seguenti casi:
qualora il parente – danneggiato muoia a causa della malattia contratta per mezzo del sangue infetto o dei farmaci emoderivati infetti;
quando la persona, cui è stata praticata la trasfusione, abbia a sua volta contagiato i familiari
(ad esempio il coniuge nel corso dei rapporti sessuali o il figlio durante la gestazione);
nell’ipotesi in cui i familiari abbiano dovuto modificare le proprie abitudini di vita, per
assistere il malato ed evitare il contagio.
Quindi, nel giudizio di responsabilità promosso contro la casa farmaceutica, sarà quest’ultima a dover provare, per non essere condannata, di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno (ad esempio analisi e metodi sperimentali, indipendentemente dal loro costo).
Le voci di danno di cui si può chiedere il risarcimento si dividono, principalmente, in danni patrimoniali, sia sotto il profilo del danno emergente (es: spese mediche, ecc.) che del lucro cessante (mancati guadagni determinati dalla prolungata malattia) e in danni non patrimoniali (es. dolore fisico o psichico sofferto a causa della patologia contratta).
Il danno non patrimoniale, a sua volta, può essere formato nella sua unicità da vari elementi:
il danno alla salute accertabile secondo parametri medici (danno biologico); il danno morale, quindi la sofferenza ed il dolore cagionati dalla malattia post trasfusionale; il danno esistenziale (detto anche danno alla vita di relazione), cioè lo sconvolgimento delle proprie precedenti abitudini e le limitazioni nelle relazioni sociali con gli altri (ad esempio il timore di diffondere il contagio, la limitazione dei rapporti coniugali, etc.).
Sì, la I. n. 210/1992, prevede un indennizzo a carico dello Stato, riconosciuto a coloro i quali presentino danni irreversibili da epatiti post – trasfusionali o da epatite contratta a seguito di somministrazioni di derivati del sangue e consiste in un assegno composto da una somma determinata nella misura stabilita dalla tabella B allegata alla legge 177/76, cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito e da una somma corrispondente all’importo dell’indennità integrativa speciale di cui alla legge 324/59.
Esso si compone quindi di due quote: una prima che rappresenta il vero e proprio indennizzo, ed una seconda che integra la prima, detta appunto indennità integrativa speciale.
Cosa diversa è il succitato aspetto risarcitorio, che trova invece il proprio presupposto nell’accertamento di una responsabilità colposa o dolosa dei soggetti coinvolti nella trasfusione di sangue infetto o nella somministrazione di farmaci emoderivati.
E possibile ottenere il risarcimento solo nel caso in cui il danno patito (effetto indesiderato) poteva essere previsto e, quindi, doveva essere evitato. In altri termini, in ossequio ai classici criteri civilistici, il danno è risarcibile solo nel caso in cui sussista il dolo o la colpa di chi ha preparato o somministrato il vaccino: fuori da questi casi il danno sarà meramente indennizzabile.
La responsabilità per il verificarsi del danno da vaccinazione può essere ricondotta a soggetti diversi: Nel caso in cui l’effetto indesiderato sia causato da un’intrinseca pericolosità del vaccino, la responsabilità ricadrà senz’altro nei confronti del Ministero della salute, per aver messo a disposizione dei pazienti un medicinale dannoso per la salute. Con riferimento alla natura della responsabilità è stato chiarito dalla giurisprudenza che la responsabilità civile del Ministero per i danni conseguenti alla vaccinazione, che si sovrappone a quella per emotrasfusioni, va ricompresa nella previsione generale dell’art. 2043 c.c. (Cass n. 9406/2011).
Se l’effetto indesiderato si è verificato per un’interazione dannosa tra farmaco ed organismo dovuta ad una inidoneità fisica dello specifico paziente (soggetto particolarmente debilitato, malattie congenite o allergie conosciute o conoscibili ai componenti del vaccino), la responsabilità ricadrà sul personale sanitario che ha somministrato il vaccino – di norma il medico di base – e sull’ASL di appartenenza, per non aver valutato correttamente lo stato di salute del soggetto da vaccinare.
In una simile ipotesi, la natura della responsabilità è contrattuale o da contatto sociale, nell’ambito del rapporto tra paziente, medico e struttura sanitaria alla quale il medico afferisce.
Analogamente a quanto già evidenziato con riferimento ai danni da emotrasfusioni, mediante
l’azione risarcitoria il danneggiato da vaccinazione può chiedere il completo ristoro:
del c.d. danno biologico, ossia il pregiudizio derivante dalla lesione dell’integrità psicofisica;
del danno morale, ovvero le sofferenze psicologiche patite a causa della patologia;
del danno esistenziale: peggioramento della qualità della vita in tutti i suoi aspetti (anche
relazionali);
danno patrimoniale, comprendente tutte le spese intraprese a causa della malattia.
Nei confronti del Ministero della Salute, poiché lo stesso risponde per responsabilità extracontrattuale, il periodo prescrizionale è di cinque anni.
Invece, nei confronti del personale sanitario e dell’ASL di appartenenza, atteso che rispondono a titolo di responsabilità contrattuale, il termine di prescrizione della domanda risarcitoria è pari a dieci anni, decorrente da quando il danneggiato ha avuto conoscenza del fatto che l’infermità è derivata proprio dalla vaccinazione (ad esempio, dopo una visita medica che abbia accertato il rapporto di causa/effetto).
Si, con la legge n. 210/1992 titolata “Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati“, è stato riconosciuto il diritto del paziente di vedersi corrispondere un indennizzo nel caso di danno permanente da vaccinazione.
Titolare del diritto indennitario non è solo il paziente a cui è stato inoculato il vaccino (o i suoi aventi causa), ma anche coloro che abbiano riportato danni a causa del contatto con una persona vaccinata ( c. 4, art. 1, L. 210/92);
L’indennizzo, ai sensi dell’art. 2 della predetta legge, è costituito da un assegno reversibile per quindici anni, cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito e rivalutato annualmente. Nel caso in cui dal vaccino sia derivata la morte, l’avente diritto può optare tra l’assegno reversibile o una somma una tantum di € 77.468,53.
Con la successiva legge n. 299/2005 è stato introdotto un ulteriore indennizzo in favore delle persone danneggiate da complicanze di tipo irreversibile verificatesi a seguito di vaccinazioni obbligatorie. L’entità ditale indennizzo è notevolmente superiore rispetto a quello previsto dalla Legge n. 210/92, al quale si somma, ed è corrisposto “per la metà al soggetto danneggiato e per l’altra metà ai congiunti che prestano o abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa” (art. 1, L. n. 299/05).
Il diritto all’indennizzo si prescrive in tre anni e deve essere richiesto con apposita domanda indirizzata all’A.S.L. di appartenenza, la quale invia l’istanza alla Commissione medica ospedaliera (CMO), che a sua volta provvede a convocare a visita l’interessato, ad esaminare la documentazione sanitaria e a redigere il giudizio sul nesso causale tra l’infermità e la vaccinazione, sulla categoria di ascrizione dell’infermità e sulla tempestività della domanda. Il verbale della CMO viene poi notificato al richiedente: dal giorno dell’avvenuta notifica decorre il termine di trenta giorni per l’eventuale presentazione del ricorso gerarchico al Ministero della salute, o annuale per quello giurisdizionale dinanzi al Tribunale sez. lavoro.
Sì, risarcimento ed indennizzo possono essere richiesti in modo cumulativo: l’uno non esclude l’altro. Ciò in quanto hanno natura e finalità diverse: mentre il risarcimento va a riparare il danno ingiusto subito dal soggetto; l’indennità garantita dallo Stato è una misura assistenziale e di solidarietà sociale, pensata per ricompensare l’avente diritto del sacrificio subito a causa della vaccinazione che la legge stessa richiede o che le autorità consigliano fortemente.
L’indennizzo era inizialmente escluso nei confronti delle persone danneggiate da quei vaccini non obbligatori, ma raccomandati dalle autorità sanitarie in occasione delle cd. “campagne di prevenzione”. Tuttavia, La Corte Costituzionale ha esteso il beneficio anche nei loro confronti, precisando che “in un contesto di irrinunciabile solidarietà la misura indennitaria appare per se stessa destinata non tanto, come quella risarcitoria, a riparare un danno ingiusto, quanto piuttosto a compensare il sacrificio individuale ritenuto corrispondente a un vantaggio collettivo: sarebbe, infatti, irragionevole che la collettività possa, tramite gli organi competenti, imporre o anche solo sollecitare comportamenti diretti alla protezione della salute pubblica senza che essa poi non debba reciprocamente rispondere delle conseguenze pregiudizievoli per la salute di coloro che si sono uniformati” (Cort. Cost. n. 107/2012).